Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 73/92 del 20 gennaio 1992, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 20 gennaio 1992 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli segretario della giunta provinciale (rep. n. 16334) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, recante "Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni". F A T T O Il presente ricorso e' strettamente connesso con la precedente impugnativa, pure proposta dalla provincia autonoma di Bolzano, di vari articoli della legge 11 agosto 1991, 266 (Legge quadro sul volontariato), pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte e gia' discussa nell'udienza del 21 gennaio u.s. La impugnativa della legge n. 266/1991 consegue al fatto che la disciplina del volontariato pertiene alle competenze provinciali: sia di tipo esclusivo, quali "l'ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale", e "l'assistenza e beneficienza pubblica", nonche' - per taluni aspetti - le "manifestazioni ed attivita' artistiche culturali e formazione professionale" (art. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, dello statuto T.-A.A.); sia di tipo concorrente, come la "assistenza sanitaria ed ospedaliera" (art. 9, n. 10, dello statuto T.-A.A.). Ma, cio' nondimeno, la legge n. 266/1991 pretende - con le disposizioni impugnate - di stabilire anche nella provincia di Bolzano una normativa sul volontariato estremamente analitica e dettagliata. Le norme impugnate della legge n. 266/1991 non possono in alcun modo configurarsi come principi generali dell'ordinamento, o come norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, e neppure come principi fondamentali delle singole materie, onde esse sono appunto lesive delle competenze provinciali. Con il suddetto ricorso la provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, anche l'art. 15 della legge n. 266/1991, deducendo la violazione delle competenze di cui alle norme statutarie gia' richiamate, nonche' della sua autonomia finanziaria. Per comodita' dell'ecc.ma Corte riportiamo qui di seguito quanto in proposito era stato dedotto nel ricorso. "L'art. 15 della legge impugnata, primo e secondo comma, stabilisce che gli istituti di credito di diritto pubblico e le casse di risparmio debbono destinare una quota dei loro proventi 'alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita''; a sua volta il terzo comma dello stesso art. 15 stabilisce che 'Le modalita' d'attuazione delle norme di cui al primo e secondo comma saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale'. La suddetta disciplina, dunque, prevede la istituzione anche presso la provincia ricorrente di un fondo speciale, la cui disciplina, peraltro, e' del tutto sottratta alla provincia e demandata ad un regolamento ministeriale. In tal modo risultano pero' lese competenze provinciali ed in particolare anche la sua autonomia finanziaria. Si tratta, infatti, di un fondo relativo ad attivita' che rientrano nelle materie di competenza provinciale; e per il quale, comunque, in base alla legge ricade sulla provincia l'onere di organizzarlo e gestirlo. Dunque, non puo' che spettare alla provincia anche la competenza a disciplinare l'impiego di tale fondo con una propria legge. Sotto un ulteriore e concorrente profilo il terzo comma dell'art. 15 e' incostituzionale anche perche', trattandosi di materia di competenza provinciale, e' comunque escluso (anche secondo quanto stabilito dall'art. 17, primo comma, lett. b), della legge n. 400/1977) che possa essere disciplinata da un regolamento ministeriale (come da ultimo affermato anche da codesta ecc.ma Corte: sentenza n. 204/1991". Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991 e' stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, recante le "Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni". Si tratta, appunto, del decreto previsto dal terzo comma dell'impugnato art. 15 della legge n. 266/1991. Tale decreto ministeriale e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, onde essa lo impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, primo comma, n. 10; e 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione; nonche' dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma ricorrente garantita dal titolo sesto dello statuto, come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. 1. - Il decreto ministeriale impugnato, oltre a disciplinare (art. 1) la destinazione da parte degli enti di cui all'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, detta poi, negli artt. da 2 a 5, una minuziosissima disciplina attuativa del primo comma dell'art. 15 della legge n. 266/1991. Si intende come tale disciplina risulti essere lesiva delle medesime competenze ed attribuzioni di cui nel precedente ricorso si era denunciata la violazione da parte dell'art. 15 della legge n. 266/1991. In particolare, l'art. 2, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei freni regionali (e delle provincie autonome); l'art. 3 disciplina la costituzione dei centri di servizio, su iniziativa degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato; l'art. 4, a sua volta, stabilisce i compiti dei centri di servizio, mentre l'art. 5 ne disciplina il funzionamento, specie in relazione agli aspetti finanziari e contabili. Come gia' si era detto nell'impugnare l'art. 15 della legge n. 266/1991, si tratta di materie di competenza provinciale. I fondi disciplinati dal decreto ministeriale riguardano attivita' che rientrano nelle materie di competenza provinciale (specie, ma non solo, quelle relative all'assistenza e beneficienza pubblica e all'assistenza sanitaria ed ospedaliera). Il fondo, infatti, e' costituito presso la provincia ricorrente, cui in definitiva incombe l'onere di organizzarlo e gestirlo, e non a caso l'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale prevede che dal comitato di gestione del fondo fa parte il presidente della giunta regionale o provinciale. Cio' non di meno la disciplina di tutto cio' viene ad essere sottratta alla Provincia e disposta dal decreto ministeriale impugnato. Decreto ministeriale che arriva al punto di disporre anche in ordine alla necessaria partecipazione del Presidente della giunta provinciale al comitato di gestione del fondo speciale, ed in ordine al potere di nomina di altri membri del comitato di gestione, attribuito dal decreto al presidente del consiglio provinciale. Un semplice decreto ministeriale che dunque attribuisce funzioni e poteri agli organi costituzionali della Provincia (e delle regioni)| A maggior ragione vale, in ordine ad una siffatta disciplina, il principio piu' volte affermato da codesta ecc.ma Corte (per tutte sentenza n. 204/1991), secondo cui un semplice regolamento ministeriale non puo' validamente disciplinare materie di competenza provinciale (e meno che mai potrebbe disciplinare attivita' e poteri degli organi di vertice della provincia, come il presidente della giunta od il presidente del consiglio). 2. - Vero e' che il decreto ministeriale impugnato contiene anche un art. 6 ("Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per la provincia autonoma di Bolzano"), il quale stabilisce che "Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realta' locali, quanto previsto nei precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266/1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto". Tale articolo, che apparentemente potrebbe sembrare diretto a salvaguardare l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, in realta' determina esso stesso una lesione di autonomia, anche sotto ulteriori profili. In primo luogo perche' il decreto ministeriale impone alla provincia non solo di disciplinare la materia in questione, ma anche di dare a tale disciplina un determinato contenuto: questo gia' per il fatto che - in base all'art. 6 - la legge (od il regolamento) provinciale dovra' comunque a sua volta disciplinare "quanto previsto" degli artt. 2 e 5 del decreto impugnato. In secondo luogo perche' la provincia, nel dettare tale disciplina, dovrebbe rispettare i "principi" della legge n. 266/1991 ed i "criteri" del decreto ministeriale. Ma - come gia' si e' detto nel ricorso proposto per la dichiarazione di incostituzionalita' della legge n. 266/1991 - quella legge non contiene principi idonei a limitare la competenza esclusiva (e neppure quella concorrente) che vanta in materia a provincia autonoma di Bolzano. La competenza provinciale a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dei fondi speciali e dei centri di servizio (che invero e' riconosciunta dallo stesso art. 6 del decreto ministeriale impugnato) certamente non trova nell'art. 15 della legge n. 266/1991 "principi" atti ad orientarla e limitarla. In realta' i limiti concretamente apposti dall'art. 6 alla competenza provinciale non sono tanto i principi contenuti nella legge n. 266/1991 (come tali inesistenti o, comunque, di per se' incostituzionali),ma sono in realta' i criteri stabiliti dallo stesso decreto ministeriale: dalla minuziosa normativa contenuta in tale decreto. Cosicche' l'art. 6 del decreto impugnato risulta lesivo dell'autonomia provinciale sotto due profili, fra loro concorrenti: 1) perche' pretende di imporre un vincolo alla competenza legislativa (o comunque normativa) della Provincia ricorrente, la qual cosa di per se' un decreto ministeriale non puo' fare, data la sua collocazione nel sistema delle fonti; 2) perche' pretende di imporre alla provincia il rispetto delle norme contenute nel decreto stesso, laddove invece il decreto ministeriale non puo' intervenire in materie di competenza provinciale, e meno che mai puo' porre norme che limitino l'esercizio delle competenze legislative provinciali. La lesione delle attribuzioni provinciali e' poi tanto piu' evidente per il fatto che la provincia ricorrente ha gia' legiferato in materia, in particolare con la legge provinciale 1 marzo 1983, n. 6, recante "Riconoscimento, tutela e disciplina del volontariato".