Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 73/92 del 20 gennaio
 1992, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale  del  20
 gennaio  1992  rogata  dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli segretario
 della giunta provinciale (rep. n. 16334) - dagli avvocati  professori
 Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente
 domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica,  per il regolamento di competenza in relazione al decreto del
 Ministro del tesoro 21  novembre  1991,  recante  "Modalita'  per  la
 costituzione  dei  fondi  speciali  per  il  volontariato  presso  le
 regioni".
                               F A T T O
    Il presente ricorso e' strettamente  connesso  con  la  precedente
 impugnativa,  pure  proposta  dalla provincia autonoma di Bolzano, di
 vari articoli della legge 11  agosto  1991,  266  (Legge  quadro  sul
 volontariato),  pendente  innanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte  e  gia'
 discussa nell'udienza del 21 gennaio u.s.
    La impugnativa della legge n. 266/1991 consegue al  fatto  che  la
 disciplina del volontariato pertiene alle competenze provinciali: sia
 di  tipo  esclusivo,  quali "l'ordinamento degli uffici provinciali e
 del relativo personale", e "l'assistenza  e  beneficienza  pubblica",
 nonche'  -  per  taluni  aspetti  -  le  "manifestazioni ed attivita'
 artistiche culturali e formazione professionale" (art. 8, nn.  1,  4,
 25  e  29,  dello  statuto T.-A.A.); sia di tipo concorrente, come la
 "assistenza sanitaria ed ospedaliera" (art. 9, n. 10,  dello  statuto
 T.-A.A.).  Ma, cio' nondimeno, la legge n. 266/1991 pretende - con le
 disposizioni  impugnate  -  di  stabilire  anche  nella  provincia di
 Bolzano una  normativa  sul  volontariato  estremamente  analitica  e
 dettagliata.  Le  norme impugnate della legge n. 266/1991 non possono
 in alcun modo configurarsi come principi generali dell'ordinamento, o
 come  norme  fondamentali  di  grande  riforma  economico-sociale,  e
 neppure  come  principi fondamentali delle singole materie, onde esse
 sono appunto lesive delle competenze provinciali.
    Con il suddetto  ricorso  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
 impugnato,  fra  gli  altri, anche l'art. 15 della legge n. 266/1991,
 deducendo la violazione delle competenze di cui alle norme statutarie
 gia'  richiamate,  nonche'  della  sua  autonomia  finanziaria.   Per
 comodita'  dell'ecc.ma  Corte  riportiamo  qui  di  seguito quanto in
 proposito era stato dedotto nel ricorso.
    "L'art.  15  della  legge  impugnata,  primo  e   secondo   comma,
 stabilisce che gli istituti di credito di diritto pubblico e le casse
 di  risparmio  debbono  destinare  una  quota dei loro proventi 'alla
 costituzione  di  fondi  speciali  presso  le  regioni  al  fine   di
 istituire,  per  il  tramite  degli enti locali, centri di servizio a
 disposizione  delle  organizzazioni  di  volontariato,  e  da  queste
 gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita''; a
 sua  volta  il  terzo  comma  dello stesso art. 15 stabilisce che 'Le
 modalita' d'attuazione delle norme di cui al primo  e  secondo  comma
 saranno  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro, di concerto
 con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data  di
 pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale'.
    La  suddetta  disciplina,  dunque,  prevede  la  istituzione anche
 presso  la  provincia  ricorrente  di  un  fondo  speciale,  la   cui
 disciplina,  peraltro,  e'  del  tutto  sottratta  alla  provincia  e
 demandata ad un regolamento ministeriale.
    In tal modo risultano pero'  lese  competenze  provinciali  ed  in
 particolare  anche  la sua autonomia finanziaria. Si tratta, infatti,
 di un fondo relativo ad attivita'  che  rientrano  nelle  materie  di
 competenza  provinciale; e per il quale, comunque, in base alla legge
 ricade sulla provincia l'onere di organizzarlo  e  gestirlo.  Dunque,
 non   puo'   che  spettare  alla  provincia  anche  la  competenza  a
 disciplinare l'impiego di tale fondo con una propria legge.
    Sotto un ulteriore e concorrente profilo il terzo comma  dell'art.
 15  e'  incostituzionale  anche  perche',  trattandosi  di materia di
 competenza provinciale, e' comunque  escluso  (anche  secondo  quanto
 stabilito  dall'art.  17,  primo  comma,  lett.  b),  della  legge n.
 400/1977)  che  possa   essere   disciplinata   da   un   regolamento
 ministeriale (come da ultimo affermato anche da codesta ecc.ma Corte:
 sentenza n. 204/1991".
    Cio'  premesso,  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 292 del 13 dicembre
 1991 e' stato pubblicato  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  21
 novembre  1991,  recante  le "Modalita' per la costituzione dei fondi
 speciali per il volontariato presso le regioni". Si tratta,  appunto,
 del  decreto  previsto  dal  terzo comma dell'impugnato art. 15 della
 legge n. 266/1991.
    Tale decreto ministeriale e' gravemente lesivo delle  attribuzioni
 costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, onde
 essa lo impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
 Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8,
    primo  comma, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, primo comma, n. 10; e 16 dello
    statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.
    670)   e   relative  norme  d'attuazione;  nonche'  dell'autonomia
    finanziaria della  provincia  autonoma  ricorrente  garantita  dal
    titolo  sesto  dello  statuto,  come modificato ed integrato dalla
    legge 30 novembre 1989, n. 386.
    1. - Il decreto ministeriale impugnato, oltre a disciplinare (art.
 1) la destinazione da parte degli enti  di  cui  all'art.  12,  primo
 comma,  del  decreto  legislativo  n.  356/1990,  delle  somme di cui
 all'art. 15 della legge n. 266/1991, detta poi, negli artt. da 2 a 5,
 una minuziosissima disciplina attuativa del primo comma dell'art.  15
 della  legge  n.  266/1991.  Si  intende come tale disciplina risulti
 essere lesiva delle medesime competenze ed attribuzioni  di  cui  nel
 precedente ricorso si era denunciata la violazione da parte dell'art.
 15 della legge n. 266/1991.
    In  particolare,  l'art.  2,  disciplina  l'organizzazione  ed  il
 funzionamento dei  freni  regionali  (e  delle  provincie  autonome);
 l'art.  3  disciplina  la  costituzione  dei  centri  di servizio, su
 iniziativa degli enti locali e delle organizzazioni di  volontariato;
 l'art.  4,  a sua volta, stabilisce i compiti dei centri di servizio,
 mentre l'art. 5 ne disciplina il funzionamento, specie  in  relazione
 agli aspetti finanziari e contabili.
    Come  gia'  si  era  detto nell'impugnare l'art. 15 della legge n.
 266/1991, si tratta di materie di  competenza  provinciale.  I  fondi
 disciplinati   dal  decreto  ministeriale  riguardano  attivita'  che
 rientrano nelle materie di competenza  provinciale  (specie,  ma  non
 solo,  quelle  relative  all'assistenza  e  beneficienza  pubblica  e
 all'assistenza sanitaria  ed  ospedaliera).  Il  fondo,  infatti,  e'
 costituito  presso la provincia ricorrente, cui in definitiva incombe
 l'onere di organizzarlo e gestirlo, e non a caso  l'art.  2,  secondo
 comma,  del decreto ministeriale prevede che dal comitato di gestione
 del  fondo  fa  parte  il  presidente  della   giunta   regionale   o
 provinciale.
    Cio'  non  di  meno  la  disciplina  di tutto cio' viene ad essere
 sottratta  alla  Provincia  e  disposta  dal   decreto   ministeriale
 impugnato. Decreto ministeriale che arriva al punto di disporre anche
 in  ordine alla necessaria partecipazione del Presidente della giunta
 provinciale al comitato di gestione del fondo speciale, ed in  ordine
 al  potere  di  nomina  di  altri  membri  del  comitato di gestione,
 attribuito dal decreto al presidente del  consiglio  provinciale.  Un
 semplice  decreto  ministeriale  che  dunque  attribuisce  funzioni e
 poteri agli organi costituzionali della Provincia (e delle regioni)|
    A maggior ragione vale, in ordine ad una siffatta  disciplina,  il
 principio  piu'  volte  affermato  da codesta ecc.ma Corte (per tutte
 sentenza  n.  204/1991),  secondo   cui   un   semplice   regolamento
 ministeriale  non puo' validamente disciplinare materie di competenza
 provinciale (e meno che mai potrebbe disciplinare attivita' e  poteri
 degli  organi  di  vertice  della provincia, come il presidente della
 giunta od il presidente del consiglio).
    2. - Vero e' che il decreto ministeriale impugnato contiene  anche
 un  art.  6 ("Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per la
 provincia autonoma di Bolzano"), il quale stabilisce che "Le  regioni
 a  statuto  speciale  e  le  provincie  autonome  di Trento e Bolzano
 disciplinano   con   proprio   provvedimento,   tenendo  conto  delle
 rispettive realta' locali, quanto previsto nei precedenti artt. 2, 3,
 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266/1991  e
 dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto".
    Tale  articolo,  che  apparentemente  potrebbe  sembrare diretto a
 salvaguardare l'autonomia delle regioni a statuto  speciale  e  delle
 provincie  autonome,  in realta' determina esso stesso una lesione di
 autonomia, anche sotto ulteriori profili.
    In  primo  luogo  perche'  il  decreto  ministeriale  impone  alla
 provincia  non solo di disciplinare la materia in questione, ma anche
 di dare a tale disciplina un determinato contenuto: questo  gia'  per
 il  fatto  che  -  in  base all'art. 6 - la legge (od il regolamento)
 provinciale  dovra'  comunque  a  sua  volta   disciplinare   "quanto
 previsto" degli artt. 2 e 5 del decreto impugnato.
    In   secondo   luogo   perche'  la  provincia,  nel  dettare  tale
 disciplina, dovrebbe rispettare i "principi" della legge n.  266/1991
 ed  i  "criteri" del decreto ministeriale. Ma - come gia' si e' detto
 nel ricorso proposto  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 della legge n. 266/1991 - quella legge non contiene principi idonei a
 limitare  la  competenza esclusiva (e neppure quella concorrente) che
 vanta in materia a  provincia  autonoma  di  Bolzano.  La  competenza
 provinciale  a  disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dei
 fondi speciali e dei centri di servizio (che invero e'  riconosciunta
 dallo  stesso  art.  6 del decreto ministeriale impugnato) certamente
 non trova nell'art. 15 della legge n.  266/1991  "principi"  atti  ad
 orientarla e limitarla.
    In  realta'  i  limiti  concretamente  apposti  dall'art.  6  alla
 competenza provinciale non sono  tanto  i  principi  contenuti  nella
 legge  n.  266/1991  (come  tali  inesistenti o, comunque, di per se'
 incostituzionali),ma sono in realta' i criteri stabiliti dallo stesso
 decreto ministeriale: dalla minuziosa  normativa  contenuta  in  tale
 decreto.
    Cosicche'   l'art.   6   del   decreto  impugnato  risulta  lesivo
 dell'autonomia provinciale sotto due profili, fra loro concorrenti:
      1) perche'  pretende  di  imporre  un  vincolo  alla  competenza
 legislativa  (o  comunque  normativa)  della Provincia ricorrente, la
 qual cosa di per se' un decreto ministeriale non puo' fare,  data  la
 sua collocazione nel sistema delle fonti;
      2)  perche' pretende di imporre alla provincia il rispetto delle
 norme  contenute  nel  decreto  stesso,  laddove  invece  il  decreto
 ministeriale   non   puo'   intervenire   in  materie  di  competenza
 provinciale, e meno che mai puo' porre norme che limitino l'esercizio
 delle competenze legislative provinciali.
    La lesione  delle  attribuzioni  provinciali  e'  poi  tanto  piu'
 evidente  per il fatto che la provincia ricorrente ha gia' legiferato
 in materia, in particolare con la legge provinciale 1 marzo 1983,  n.
 6, recante "Riconoscimento, tutela e disciplina del volontariato".